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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 aprile 2011, n. 2

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1991, N. 24 "DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 1985, N. 752 Sito esterno"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 51 del 5 aprile 2011

Art. 11
1.
Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 24 del 1991, le parole
"da 154 Euro a 464 Euro"
sono sostituite dalle parole
"da 516 Euro a 1.549 Euro".
2.
La lettera i) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 24 del 1991 è sostituita dalla seguente:
"i) raccolta e commercio di tartufi immaturi: da 516 Euro a 1.549 Euro;".
3.
Alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole
"da 516 Euro a 1.549 Euro"
sono sostituite con le parole
"da 1.549 Euro a 4.647 Euro".
4.
Dopo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 24 del 1991 è aggiunta la seguente lettera:
"o bis) apposizione o mantenimento di tabelle di riserva ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 752 del 1985 Sito esterno nei terreni di cui all'articolo 5, comma 4 bis della presente legge: da 1.549 Euro a 4.647 Euro;".
5.
Dopo la lettera s) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 24 del 1991 sono aggiunte le seguenti lettere:
"s bis) mancato rispetto del disciplinare di produzione delle piante tartufigene adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 2: da 250 euro a 1.500 Euro;
s ter) cessione a qualunque titolo di piante dichiarate tartufigene, non conformi al disciplinare di produzione delle piante tartufigene adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 2: da 1.000 euro a 6.000 euro.".

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