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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 aprile 2011, n. 2

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1991, N. 24 "DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 1985, N. 752 Sito esterno"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 51 del 5 aprile 2011

Art. 14
1.
Dopo l'articolo 24 della legge regionale n. 24 del 1991 sono inseriti i seguenti articoli:
"Art. 24 bis
Interventi e finanziamenti
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 la Regione promuove e sostiene:
a) attività di studio, ricerca, sperimentazione e divulgazione, certificazione di qualità e tracciabilità;
b) attività formative e di aggiornamento di conduttori, raccoglitori, tecnici e personale addetto alla vigilanza;
c) attività di tutela, promozione e valorizzazione commerciale sui mercati locali ed esteri;
d) attività di ripristino ambientale e conservazione del patrimonio tartufigeno.
2. La Regione concede contributi ad Enti pubblici e privati per l'organizzazione e lo sviluppo di fiere, mostre, manifestazioni e convegni riguardanti il tartufo e la tartuficoltura. La Giunta regionale definisce con proprio atto i criteri e le modalità di concessione dei contributi.
3. La Regione concede alle Province contributi finalizzati alle attività di valorizzazione del tartufo e prodotti a base di tartufo, del patrimonio tartufigeno e della tartuficoltura. La Giunta regionale definisce con proprio atto i criteri e le modalità di concessione dei contributi.
4. I Comuni provvedono, tramite i propri regolamenti del verde pubblico e privato, a valorizzare le piante tartufigene.
5. Nei territori collinari rientranti nelle aree di cui all'articolo 24 sexies, il taglio di specie arboree ed erbacee lungo le sponde dei corsi d'acqua tiene conto della presenza di specie tartufigene, fatta salva la sicurezza idraulica e la fine della produttività di tali piante.
6. Le Province favoriscono intese ed accordi fra tutti i soggetti del territorio interessati alla promozione e valorizzazione del tartufo.
7. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d'esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
Art. 24 ter
Eventi
1. La Regione, attraverso il competente Assessorato, coordina le Province nell'elaborazione di un calendario annuale di eventi legati al tartufo.
2. La Regione, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 23 (Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia-Romagna), incentiva la nascita di percorsi di valorizzazione del territorio legati al tartufo.
Art. 24 quater
Università ed Enti di Ricerca
1. La Regione promuove la stipula di convenzioni con Università ed Enti di ricerca regionali, per i fini di cui all'articolo 24 bis, comma 1, lettera a).
2. La Regione promuove altresì collaborazioni e progetti fra le Università e gli Enti di ricerca presenti sul proprio territorio e analoghe istituzioni presenti nelle regioni limitrofe.
Art. 24 quinquies
Conferenza regionale annuale
1. È convocata annualmente una Conferenza regionale sul tartufo con funzioni consultive e propositive.
2. La Conferenza è presieduta dall'Assessore regionale competente in materia o suo delegato, e vi partecipano le Province ed i soggetti di cui all'articolo 30 comma 2.
3. La Conferenza esamina e discute la relazione sullo stato del patrimonio tartufigeno e lo sviluppo della tartuficoltura regionale, elaborata dall'Assessorato regionale competente con la collaborazione delle Province.
Art. 24 sexies
Carta regionale delle aree tartufigene
1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, acquisite le proposte delle Province e sentiti il Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale, gli Enti gestori dei parchi e delle aree protette e le associazioni dei tartufai maggiormente rappresentative a livello regionale, la Carta regionale delle aree tartufigene.
2. I contenuti tecnico-scientifici della Carta e le modalità di elaborazione e di redazione sono definiti dalla Giunta con proprio atto, sentita la competente Commissione assembleare.
3. Per le modifiche della Carta regionale delle aree tartufigene si applica la procedura di cui al comma 1.
4. La Carta viene aggiornata con cadenza quinquennale seguendo le procedure di cui al comma 1.".

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