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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 aprile 2011, n. 2

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1991, N. 24 "DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 1985, N. 752 Sito esterno"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 51 del 5 aprile 2011

Art. 16
1.
La rubrica dell'articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991 "Spese relative al funzionamento delle funzioni delegate" è così sostituita
"Norma finanziaria".
2.
Il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991 è così sostituito:
"1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).".
3. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991 è abrogato.
4.
Al comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991 dopo le parole
"rendiconti annuali"
sono aggiunte le seguenti
", dell'effettiva realizzazione della Carta di cui all'articolo 24 sexies relativamente a quel territorio provinciale, e tenuto conto anche del numero dei tesserati per Provincia e della presenza di eventi di livello regionale o nazionale legati alla promozione e valorizzazione del tartufo.".

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