Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 aprile 2011, n. 2

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1991, N. 24 "DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 1985, N. 752 Sito esterno"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 51 del 5 aprile 2011

Art. 17
1.
Al comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale n. 24 del 1991 dopo le parole
"di cui alla presente legge."
sono aggiunte le seguenti
"Sono invitati permanenti i Comuni e gli Enti gestori dei parchi e delle riserve naturali presenti sul territorio provinciale.".
2.
Dopo il comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale n. 24 del 1991 è aggiunto il seguente:
"3 bis. La Commissione si riunisce almeno una volta all'anno ed ogniqualvolta lo richieda il suo Presidente o almeno un quinto dei suoi membri.".
3.
Al comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole
"determinate dall'ente delegato"
sono sostituite dalle seguenti
"disciplinate da apposito regolamento provinciale adottato previo parere della Commissione stessa.".

Espandi Indice