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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 aprile 2011, n. 2

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1991, N. 24 "DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 1985, N. 752 Sito esterno"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 51 del 5 aprile 2011

Art. 6
1.
Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole
", abbia le caratteristiche richieste dal punto 2 dell'allegata tabella"
sono soppresse.
2.
Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1991 dopo le parole sono aggiunte le seguenti:
"Le tabelle, poste ad almeno 2,50 metri dal suolo, devono essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo. La scritta, autorizzata, in stampatello e ben leggibile, riporta: Raccolta di tartufi riservata."
3.
Al comma 4 bis dell'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1991 dopo le parole
"nelle scarpe degli argini dei fiumi, torrenti, scolatoi pubblici di proprietà demaniale"
sono aggiunte le seguenti
"e nella porzione di territorio adiacente risultante demaniale dalla cartografia catastale,".

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