LEGGE REGIONALE 05 aprile 2011, n. 2
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1991, N. 24 "DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 1985, N. 752 "
BOLLETTINO UFFICIALE n. 51 del 5 aprile 2011
Art. 16
Modifica dell'articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991
1.
La rubrica dell'articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991 "Spese relative al funzionamento delle funzioni delegate" è così sostituita
"Norma finanziaria".
2.
Il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991 è così sostituito:
"1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).".
3. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991 è abrogato.
4.
Al comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991 dopo le parole
"rendiconti annuali"
sono aggiunte le seguenti", dell'effettiva realizzazione della Carta di cui all'articolo 24 sexies relativamente a quel territorio provinciale, e tenuto conto anche del numero dei tesserati per Provincia e della presenza di eventi di livello regionale o nazionale legati alla promozione e valorizzazione del tartufo.".