LEGGE REGIONALE 05 aprile 2011, n. 2
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1991, N. 24 "DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 1985, N. 752 "
BOLLETTINO UFFICIALE n. 51 del 5 aprile 2011
Art. 17
Modifiche dell'articolo 30 della legge regionale n. 24 del 1991
1.
Al comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale n. 24 del 1991 dopo le parole
"di cui alla presente legge."
sono aggiunte le seguenti"Sono invitati permanenti i Comuni e gli Enti gestori dei parchi e delle riserve naturali presenti sul territorio provinciale.".
3.
Al comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole
"determinate dall'ente delegato"
sono sostituite dalle seguenti"disciplinate da apposito regolamento provinciale adottato previo parere della Commissione stessa.".