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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 aprile 2011, n. 2

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1991, N. 24 "DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 1985, N. 752 Sito esterno"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 51 del 5 aprile 2011

Art. 4
1.
Prima del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991 sono aggiunti i seguenti commi:
"01. Per la tartufaia controllata si intende una tartufaia naturale sottoposta a miglioramenti e incrementi, così come previsti dal presente articolo. Per tartufaia coltivata si intende un impianto specializzato, realizzato ex novo, con piante tartufigene, prodotte conformemente al disciplinare di cui all'articolo 7, comma 2, o ad analoghi processi di certificazione delle piante tartufigene adottati a livello nazionale o regionale.
02. Le tartufaie coltivate sono assimilate agli impianti per arboricoltura da legno come definiti all'articolo 2, comma 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 Sito esterno (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 Sito esterno) e soggette alle norme per la gestione degli impianti per l'arboricoltura da legno di cui alle prescrizioni di massima e di polizia forestale della Regione Emilia-Romagna.".
2.
Al comma 2 dell'articolo 3 ed in ogni altra successiva ricorrenza della legge regionale n. 24 del 1991, le parole
"l'ente delegato"
sono sostituite dalla parola
"la Provincia".
3.
Il numero 4 della lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991 è così sostituito:
"4) piano colturale per il miglioramento della tartufaia naturale che riporti le pratiche colturali nonché l'incremento della tartufaia stessa con la messa a dimora di idonee piante arboree ed arbustive tartufigene. Il piano potrà prevedere i seguenti interventi:
4.1) messa a dimora di piante autoctone arboree ed arbustive tartufigene comprese le eventuali cure colturali;
4.2) realizzazione o manutenzione di opere di regimazione delle acque superficiali quali scoline, fossetti, muretti a secco, palificate e graticciate;
4.3) interventi di diradamento e di controllo della vegetazione infestante.
È considerato incremento di tartufaie naturali l'inserimento di piantine tartufigene, nel perimetro dell'area proposta per il riconoscimento, in numero non inferiore a trenta piante per ettaro. Qualora l'inserimento di piante tartufigene non possa essere effettuato in terreno vocato rispettando le caratteristiche e gli equilibri della tartufaia, la Provincia competente può derogare a quanto previsto nel presente numero, sentito il parere di uno dei centri od istituti di ricerca specializzati, di cui all'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo).".
4.
Al numero 3 della lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole
"dimostri la presenza nel terreno proposto delle caratteristiche indicate dal punto 1 dell'allegata tabella e contenga altresì:"
sono sostituite dalle parole
"illustri le caratteristiche fisico-chimiche del terreno e contenga altresì:".
5.
Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991 è aggiunto il seguente comma:
"2 bis. È ammesso il riconoscimento di tartufaie coltivate per soprassuoli originati da imboschimenti realizzati con finanziamenti pubblici non dedicati, a condizione che la tipologia dell'impianto sia riconducibile all'"arboricoltura da legno" e che tale riconoscimento non contrasti con specifici impegni in corso. Ai casi in questione si applica il divieto di raccolta di cui all'articolo 18 della legge n. 752 del 1985 Sito esterno per un periodo di quindici anni dal momento dell'impianto e comunque per il periodo in riferimento al quale per le medesime superfici sono corrisposti o dovuti pagamenti per "perdita di reddito". Alle stesse condizioni è ammesso il riconoscimento di tartufaie controllate per soprassuoli originati da imboschimenti realizzati con finanziamenti pubblici non dedicati qualora le tipologie di intervento siano riconducibili a "bosco" e "bosco permanente.".
6.
Al comma 3 bis dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole
"di norma"
sono soppresse e dopo le parole
"organizzazioni professionali agricole,"
sono aggiunte le parole
"le associazioni dei tartufai, i Comuni e la Commissione di cui all'articolo 30 della presente legge,".

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