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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 09 maggio 2011, n. 3

MISURE PER L'ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE REGIONALI A FAVORE DELLA PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E MAFIOSO, NONCHÉ PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 71 del 9 maggio 2011

Art. 1
Finalità e oggetto
1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato, concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale, della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile attraverso la promozione degli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria di cui all'articolo 2.
2. Gli interventi di cui alla presente legge sono promossi, progettati e realizzati dalla Regione, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, oppure da questi con il sostegno della Regione. Tali interventi sono attuati in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza) e dall'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2010, n. 11 (Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata).

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