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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 09 maggio 2011, n. 3

MISURE PER L'ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE REGIONALI A FAVORE DELLA PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E MAFIOSO, NONCHÉ PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 71 del 9 maggio 2011

Art. 16
Partecipazione all'associazione "Avviso pubblico"
1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, dello Statuto regionale, è autorizzata a partecipare all'associazione denominata "Avviso pubblico".
2. L'associazione "Avviso pubblico" è un'organizzazione a carattere associativo, liberamente costituita da Enti locali e Regioni per promuovere azioni di prevenzione e contrasto all'infiltrazione mafiosa nel governo degli Enti locali ed iniziative di formazione civile contro le mafie.
3. La partecipazione della Regione all'associazione "Avviso pubblico" è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che l'associazione non persegua fini di lucro;
b) che lo statuto sia informato ai principi democratici dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.
4. La Regione aderisce all'associazione "Avviso pubblico" con una quota di iscrizione annuale il cui importo viene determinato ai sensi dello statuto dell'associazione stessa e nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.
5. Il Presidente della Regione, o un suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione ad "Avviso pubblico" e ad esercitare tutti i diritti inerenti alla qualità di associato.

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