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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 09 maggio 2011, n. 3

MISURE PER L'ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE REGIONALI A FAVORE DELLA PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E MAFIOSO, NONCHÉ PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 22 dicembre 2011, n. 21

TITOLO II
Interventi di prevenzione primaria e secondaria
Art. 3

(aggiunto comma 1 bis. da art. 46 L.R. 22 dicembre 2011, n. 21)

Accordi con enti pubblici
1. La Regione promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le Amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, anche mediante la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:
a) rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in relazione ad aree o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso;
b) promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani;
c) sostenere gli osservatori locali, anche intercomunali, per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni;
d) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul territorio.
1 bis. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1, la Regione concede altresì agli enti pubblici contributi per l'acquisto, la ristrutturazione, l'adeguamento e il miglioramento di strutture, compresa l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche nonché per interventi di riqualificazione urbana.
Art. 4
Rapporti con il volontariato e l'associazionismo
1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove e stipula convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)) e alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)), operanti nel settore dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa. Per le medesime finalità, la Regione promuove altresì la stipulazione di convenzioni da parte dei soggetti di cui al presente comma con gli Enti locali del territorio regionale.
2. La Regione concede contributi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di cui al comma 1, iscritte nei registri costituiti con le citate leggi regionali e dotate di un forte radicamento sul territorio, per la realizzazione di progetti volti a diffondere la cultura della legalità, del contrasto al crimine organizzato e mafioso, nonché della cittadinanza responsabile.
Art. 5
Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia ambientale
1. Nell'attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità in materia di tutela dell'ambiente, connessi o derivanti da attività criminose di tipo organizzato e mafioso, la Regione stipula accordi e convenzioni con le autorità statali operanti sul territorio regionale nel settore ambientale, le associazioni di imprese, le organizzazioni sindacali, le associazioni di volontariato e le associazioni ambientaliste individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 Sito esterno (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale). A tal fine possono essere altresì previste specifiche iniziative di formazione e di scambio di informazioni fra la Regione e i suindicati soggetti.
Art. 6
Interventi nei settori economici e nelle pubbliche amministrazioni regionali e locali
1. La Regione opera per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel mondo dell'impresa, della cooperazione, del lavoro e delle professioni al fine di favorire il coinvolgimento degli operatori nelle azioni di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa. A tal fine essa promuove iniziative di sensibilizzazione e di formazione, in collaborazione con le associazioni rappresentative delle imprese, della cooperazione e dei lavoratori, nonché con le associazioni, gli ordini ed i collegi dei professionisti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nelle amministrazioni pubbliche non comprese nell'articolo 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione Sito esterno, la Regione promuove iniziative di formazione volte a diffondere la cultura dell'etica pubblica, a fornire ai pubblici dipendenti una specifica preparazione ed a far maturare una spiccata sensibilità al fine della prevenzione e del contrasto alla corruzione ed agli altri reati connessi con le attività illecite e criminose di cui alla presente legge.
Art. 7
Misure a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel settore dell'educazione e dell'istruzione
1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), previa stipulazione di accordi ai sensi dell'articolo 3, promuove ed incentiva iniziative finalizzate al rafforzamento della cultura della legalità e concede contributi a favore di enti pubblici per:
a) la realizzazione, con la collaborazione delle istituzioni scolastiche autonome di ogni ordine e grado, di attività per attuare le finalità di cui alla presente legge, nonché per la realizzazione di attività di qualificazione e di aggiornamento del personale della scuola;
b) la realizzazione, in collaborazione con le Università presenti nel territorio regionale, di attività per attuare le finalità di cui alla presente legge nonché la valorizzazione delle tesi di laurea inerenti ai temi della stessa;
c) la promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla lotta contro la cultura mafiosa, alla diffusione della cultura della legalità nella comunità regionale, in particolare fra i giovani.
2. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa concorre alle attività di cui al presente articolo mediante la concessione di patrocini e altri interventi con finalità divulgative.
Art. 8
Attività della polizia locale. Interventi formativi
1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale n. 24 del 2003, valorizza il ruolo della polizia locale nell'attuazione delle politiche di prevenzione primaria e secondaria, anche attraverso gli accordi di cui all'articolo 3 della presente legge.
2. La Regione promuove, avvalendosi della fondazione "Scuola interregionale di Polizia locale" di cui al capo III bis della legge regionale n. 24 del 2003, la formazione degli operatori di polizia locale, anche in maniera congiunta con gli operatori degli Enti locali, delle Forze dell'ordine, nonché delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale sui temi oggetto della presente legge.
Art. 9
Interventi per la prevenzione dell'usura e di altre fattispecie criminogene
1. Nei confronti dei fenomeni connessi all'usura la Regione promuove specifiche azioni di tipo educativo e culturale volte a favorirne l'emersione, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni economiche e sociali presenti nel territorio regionale.
2. La Regione, nel rispetto delle discipline vigenti in materia sociale e sanitaria, prevede, nell'esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, interventi per prevenire le situazioni di disagio e di dipendenza connesse o derivanti da attività criminose di tipo organizzato e mafioso.

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