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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 giugno 2011, n. 5

DISCIPLINA DEL SISTEMA REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 18 luglio 2014, n. 17

L.R. 30 luglio 2015, n. 13

Art. 3
Principi e finalità del sistema
1. Il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale si ispira ai principi di cui all'articolo 2 e agli elementi fondamentali del sistema formativo di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2003.
2. Le finalità del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale, e dell'offerta formativa che lo caratterizza, sono di assicurare l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione, di elevare le competenze generali delle persone, di ampliarne le opportunità di acquisizione di una qualifica professionale, di assicurarne il successo scolastico e formativo anche contrastando la dispersione scolastica, nonché di fornire una risposta coerente ai fabbisogni formativi e professionali dei territori.
3. Attraverso l'integrazione tra il sistema dell'istruzione e quello della formazione professionale la Regione intende offrire agli studenti un'offerta unitaria, coordinata e flessibile nei contenuti e nelle modalità organizzative, in grado di corrispondere alle esigenze e alle aspettative di ognuno, anche in modo personalizzato.

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