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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 giugno 2011, n. 5

DISCIPLINA DEL SISTEMA REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 18 luglio 2014, n. 17

L.R. 30 luglio 2015, n. 13

Art. 4
Percorsi, qualifiche e diplomi del sistema
1. In applicazione della disciplina statale, il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale prevede:
a) percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di una qualifica professionale, che costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del sistema;
b) percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un diploma professionale.
2. Le competenze da acquisire da parte dei giovani nell'ambito dei percorsi di cui al comma 1 si riferiscono alle qualifiche previste dalla programmazione regionale in correlazione con le figure definite a livello nazionale. Nella definizione di tali competenze la Regione tiene conto di quanto stabilito nelle linee guida nazionali sulla realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi d'istruzione e formazione professionale, adottate in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 Sito esterno (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).
3. La certificazione delle qualifiche e dei diplomi del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale avviene in coerenza con gli strumenti di certificazione e formalizzazione delle competenze adottati dalla Regione, oltre che nel rispetto della disciplina nazionale.
4. Nel rispetto della disciplina nazionale, è assicurata l'adozione di misure che consentano l'avvio contemporaneo dei percorsi del sistema formativo regionale di cui alla legge regionale n. 12 del 2003, in modo da offrire allo studente una contestuale pluralità di scelte.

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