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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 giugno 2011, n. 5

DISCIPLINA DEL SISTEMA REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 18 luglio 2014, n. 17

L.R. 30 luglio 2015, n. 13

Art. 6
Percorsi triennali a qualifica
1. Possono iscriversi a uno dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 gli studenti diplomati della scuola secondaria di primo grado.
2. Nel rispetto del principio di leale collaborazione e al fine di dare attuazione alle linee guida nazionali sulla realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi d'istruzione e formazione professionale, l'iscrizione e la frequenza al primo anno di uno dei percorsi di cui al comma 1 avvengono presso un istituto professionale che, nell'esercizio della propria autonomia, faccia parte del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale.
3. Nel rispetto della disciplina nazionale, i soggetti di cui all'articolo 5, ferma la loro autonomia, progettano i percorsi di cui al comma 1 in modo unitario e integrato, anche al fine di assicurare il successo formativo di ogni studente e in particolare di garantire la presa in carico di tutte le specifiche situazioni problematiche che si presentano fino dal primo anno di frequenza.
4. Al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa e di sostenere la reversibilità delle scelte degli studenti, e fermo quanto previsto all'articolo 8, la Regione, previo confronto con i soggetti di cui agli articoli 49, 50 e 51 della legge regionale n. 12 del 2003, opera per garantire gli organici raccordi previsti dalle linee guida nazionali di cui al comma 2, con particolare riferimento ai passaggi degli studenti da un percorso all'altro, da realizzare attraverso percorsi formativi flessibili, comprensivi di attività di sostegno e di riallineamento delle competenze, e ogni altra opportunità conforme alla normativa vigente.

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