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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 giugno 2011, n. 5

DISCIPLINA DEL SISTEMA REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 18 luglio 2014, n. 17

L.R. 30 luglio 2015, n. 13

CAPO III
Funzioni e compiti
Art. 8

(modificato comma 2 e abrogati commi 3 e 4 da art. 82 della L.R. 30 luglio 2015, n. 13)

Programmazione del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale
1. La funzione di programmazione e di organizzazione del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale spetta alla Regione.
2. Le funzioni di programmazione dell'offerta formativa nell'ambito del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale spettano alla Regione ai sensi della legge regionale n. 12 del 2003.
3. abrogato.
4. abrogato.
5. La programmazione del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale è sottoposta a monitoraggio costante da parte della Regione unitamente ai soggetti di cui agli articoli 49, 50 e 51 della legge regionale n. 12 del 2003.
Art. 9
Standard formativi e criteri di certificazione
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione dell'Assemblea legislativa, approva gli standard formativi e i criteri di certificazione delle qualifiche e dei diplomi rilasciati nell'ambito del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale, nel rispetto della disciplina nazionale in materia.
2. La Giunta regionale approva le procedure e modalità di certificazione dell'assolvimento dell'obbligo d'istruzione in applicazione della disciplina nazionale in materia.
Art. 10
Clausola valutativa - Valutazione del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale
1. Il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale è sottoposto dalla Regione a una specifica valutazione di qualità ed efficacia, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida nazionali di cui all'articolo 4, comma 2, con particolare riferimento alla possibilità di avvalersi della collaborazione dei soggetti da esse menzionati.
2. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti, anche con riferimento ai risultati della specifica valutazione di cui al comma 1. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente una relazione sul sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale che fornisca informazioni sulle attività svolte, i soggetti formativi coinvolti, gli studenti interessati e gli effetti rispetto:
a) all'offerta formativa e alle qualifiche conseguite;
b) al proseguimento in percorsi formativi;
c) all'inserimento nel mondo del lavoro;
d) alla creazione delle condizioni per agevolare i passaggi fra sistema dell'istruzione e sistema d'istruzione e formazione professionale.
3. La Giunta presenta alla commissione assembleare competente un report sull'attuazione della legge intermedio rispetto alla cadenza di cui al comma 2.
4. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
5. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.
Art. 11
Azione di supporto al sistema
1. La Regione, sentiti i soggetti di cui agli articoli 49, 50 e 51 della legge regionale n. 12 del 2003, svolge un'azione di supporto al sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale con particolare riferimento all'attuazione d'interventi volti a sviluppare le competenze di base e professionali e ad agevolare i passaggi tra il sistema dell'istruzione e il sistema dell'istruzione e formazione professionale, con particolare attenzione agli studenti a rischio di abbandono scolastico e formativo.
2. Gli studenti a rischio di abbandono scolastico e formativo possono fruire di un progetto personalizzato finalizzato all'acquisizione della qualifica professionale, previa verifica della situazione individuale effettuata dai soggetti competenti dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale.
3. Le modalità e i criteri per l'attuazione dell'azione regionale per l'integrazione progettuale e operativa, realizzata anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro settoriali composti dai soggetti di cui all'articolo 5, sono definiti dalla Giunta regionale.

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