LEGGE REGIONALE 30 giugno 2011, n. 5
DISCIPLINA DEL SISTEMA REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 8
(modificato comma 2 e abrogati commi 3 e 4 da art. 82 della L.R. 30 luglio 2015, n. 13)
Programmazione del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale
1. La funzione di programmazione e di organizzazione del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale spetta alla Regione.
2. Le funzioni di programmazione dell'offerta formativa nell'ambito del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale spettano alla Regione ai sensi della legge regionale n. 12 del 2003.
3. abrogato.
4. abrogato.
5. La programmazione del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale è sottoposta a monitoraggio costante da parte della Regione unitamente ai soggetti di cui agli articoli 49, 50 e 51 della legge regionale n. 12 del 2003.