LEGGE REGIONALE 30 giugno 2011, n. 7
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 NOVEMBRE 2001, N. 35 (PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE SCUOLA DI PACE DI MONTE SOLE)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 101 del 30 giugno 2011
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 35 del 2001
1.
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13 novembre 2001, n. 35 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole) è sostituita dalla seguente:
"c) che un membro del consiglio di amministrazione sia nominato dalla Regione;".
2.
La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 35 del 2001 è sostituita dalla seguente:
"d) che sia istituito un consiglio di indirizzo nel quale due membri siano nominati dalla Regione.".
3.
Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 35 del 2001 sono aggiunti i seguenti:
"1 bis. Il membro del consiglio di amministrazione di cui al comma 1, lettera c) è nominato dalla Giunta regionale. I membri del consiglio di indirizzo di cui al comma 1, lettera d) sono nominati dall'Assemblea legislativa fra i propri componenti con voto limitato ad uno.
1 ter. Ai fini del presente articolo, la Fondazione invia alla Giunta regionale e all'Assemblea legislativa un rapporto annuale sull'attività svolta.".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.