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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2011, n. 7

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 NOVEMBRE 2001, N. 35 (PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE SCUOLA DI PACE DI MONTE SOLE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 101 del 30 giugno 2011

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 35 del 2001
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13 novembre 2001, n. 35 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole) è sostituita dalla seguente:
"c) che un membro del consiglio di amministrazione sia nominato dalla Regione;".
2.
La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 35 del 2001 è sostituita dalla seguente:
"d) che sia istituito un consiglio di indirizzo nel quale due membri siano nominati dalla Regione.".
3.
Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 35 del 2001 sono aggiunti i seguenti:
"1 bis. Il membro del consiglio di amministrazione di cui al comma 1, lettera c) è nominato dalla Giunta regionale. I membri del consiglio di indirizzo di cui al comma 1, lettera d) sono nominati dall'Assemblea legislativa fra i propri componenti con voto limitato ad uno.
1 ter. Ai fini del presente articolo, la Fondazione invia alla Giunta regionale e all'Assemblea legislativa un rapporto annuale sull'attività svolta.".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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