LEGGE REGIONALE 15 luglio 2011, n. 8
ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA PROMOZIONE DI CONDIZIONI DI PIENA PARITÀ TRA DONNE E UOMINI (1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 4
Abrogazione
1. La legge regionale 27 gennaio 1986, n. 3 (Istituzione della Commissione per la realizzazione della parità fra uomo e donna) è abrogata.
Note del Redattore:
Dalla data di entrata in vigore dell'art. 40 L.R. 16 luglio 2015, n. 9, la Commissione regionale di cui alla presente legge assume la denominazione di "Commissione per la parità e per i diritti delle persone" e svolge le funzioni attribuite alla "Commissione assembleare competente" dalla L.R. 27 maggio 2015, n. 5.