LEGGE REGIONALE 15 luglio 2011, n. 9
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 MAGGIO 1996, N. 16 RECANTE 'RIORGANIZZAZIONE DEI CONSORZI FITOSANITARI PROVINCIALI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 28 LUGLIO 1982, N. 34 E 7 FEBBRAIO 1992, N. 7'
BOLLETTINO UFFICIALE n. 110 del 15 luglio 2011
Art. 4
Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 16 del 1996
1.
L'articolo 5 della legge regionale n. 16 del 1996 è così sostituito:
"Art. 5
Revisore contabile
1. La gestione dei Consorzi Fitosanitari Provinciali è sottoposta al controllo di un revisore contabile, iscritto nel registro previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE", nominato per quattro anni con deliberazione della Giunta regionale.".