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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2011, n. 9

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 MAGGIO 1996, N. 16 RECANTE 'RIORGANIZZAZIONE DEI CONSORZI FITOSANITARI PROVINCIALI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 28 LUGLIO 1982, N. 34 E 7 FEBBRAIO 1992, N. 7'

BOLLETTINO UFFICIALE n. 110 del 15 luglio 2011

Art. 5
1.
La rubrica dell'articolo 6
"Direzione tecnica"
è sostituita dalla seguente:
"Direzione tecnico-amministrativa".
2.
Il comma 1 dell'articolo 6 è così sostituito:
"1. La direzione tecnico-amministrativa dei Consorzi Fitosanitari Provinciali è affidata a un direttore, assunto a seguito di concorso pubblico indetto tra laureati in Scienze agrarie, vecchio ordinamento o in possesso di laurea magistrale, in possesso di abilitazione professionale e con comprovata esperienza almeno quinquennale nel settore fitosanitario.".
3.
Al comma 1 bis dell'articolo 6 dopo le parole
"Il direttore"
la parola
"tecnico"
è soppressa.
4.
Il comma 2 dell'articolo 6 è così sostituito:
"2. Il direttore dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi dell'Ente, cura l'esecuzione delle deliberazioni della Commissione amministratrice ed esercita gli altri compiti attribuiti dal Regolamento del Consorzio o affidati dalla Commissione stessa.".
5.
All'articolo 6, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
"3 bis. Allo scopo di ridurre la spesa riferita al personale, alla cessazione del rapporto di lavoro del proprio direttore il Consorzio Fitosanitario Provinciale si avvale, per le funzioni di direzione tecnico-amministrativa, del direttore del Consorzio avente competenze omogenee in relazione alle produzioni agricole presenti sul territorio. Qualora vi sia l'accordo delle Commissioni amministratrici, tutti i Consorzi interessati possono avvalersi di un unico direttore. La Giunta regionale disciplina le modalità e le condizioni dell'avvalimento.
3 ter. Ai fini della razionalizzazione dei servizi e delle attività svolte dai Consorzi Fitosanitari Provinciali, nonché della riduzione dei costi, i Consorzi devono concordare l'attivazione di servizi comuni.".

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