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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2011, n. 10

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 116 del 26 luglio 2011

Art. 19
Contributi straordinari alle Amministrazioni locali per interventi su immobili, strutture e aree per il potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari
1. La Regione è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari in conto capitale agli enti delle Amministrazioni locali per l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e il miglioramento funzionale di immobili, strutture e aree, da destinare al potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari. La Giunta regionale con proprio atto definisce criteri, modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti straordinari alle Amministrazioni locali. A tal fine è disposta, per l'esercizio 2011, l'autorizzazione di spesa di Euro 1.000.000,00 a valere sul Capitolo 73140 nell'ambito della U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale universitaria.

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