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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 26 luglio 2011, n. 10

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 luglio 2012, n. 9

Art. 24

(modificato comma 5 da art. 23 L.R. 26 luglio 2012, n. 9)

Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico
1. Al fine di concorrere al finanziamento delle attività di tenuta dei registri e dei libri genealogici e di controllo funzionale sul bestiame di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 Sito esterno (Disciplina della riproduzione animale), la Regione è autorizzata ad integrare per le annualità 2011, 2012 e 2013, le risorse statali trasferite per la realizzazione dei programmi annuali dei controlli, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2001 per l'esercizio delle funzioni conferite, in attuazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 Sito esterno (Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), per l'importo massimo complessivo nel triennio di Euro 2.000.000,00.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione è autorizzata ad utilizzare anche le economie accertate su precedenti programmi annuali e previste al Capitolo 10580 afferente all'U.P.B. 1.3.1.2.5210 - Tenuta dei libri genealogici - Risorse statali.
3. La concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 è disposta contestualmente all'assegnazione delle risorse statali per la realizzazione dei programmi annuali approvati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. La Giunta regionale definisce con proprio atto i criteri e le modalità.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse accantonate nell'ambito del Fondo speciale di cui al Capitolo 86620, voce n. 17, elenco n. 8 afferente all'U.P.B. 1.7.2.3.29151 - Fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso di approvazione - Risorse statali, del bilancio per l'esercizio 2011.
5. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 4, con riferimento al contributo per l'annualità 2011, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propri atti le necessarie variazioni al bilancio 2011, di competenza e di cassa, a norma di quanto disposto dall'articolo 31 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4). Per le annualità 2012 e 2013, l'entità del contributo verrà definita dalla Giunta regionale con l'atto di cui al comma 3 nei limiti dell'importo massimo previsto al comma 1 e delle risorse stanziate in sede di approvazione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale n. 40 del 2001, sul Capitolo 10580 afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5210 - Tenuta dei libri genealogici - Risorse statali.

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