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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 26 luglio 2011, n. 10

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 luglio 2012, n. 9

Art. 25
1.
Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) è così sostituito:
"La quota di dette risorse da destinare ai contributi per l'indennizzo dei danni a carico delle Province ai sensi dell'articolo 17 viene assegnata e ripartita alle Province sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale, tenuto conto dell'andamento dei danni negli esercizi finanziari pregressi e con l'obiettivo della riduzione dei medesimi, ed entro i limiti di disponibilità di cui all'articolo 17, comma 3.".
2.
Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale n. 8 del 1994 sono inseriti i seguenti commi:
"2 bis. Le Province utilizzano le eventuali risorse residuanti a seguito della quantificazione dei contributi per l'indennizzo dei danni di cui al comma 2 per realizzare azioni ed interventi di prevenzione.
2 ter. La Regione esercita attività di coordinamento e supporto alle Province in merito all'attività di accertamento dei danni e sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 2, anche al fine di monitorare l'efficacia delle attività realizzate e il razionale e corretto impiego delle somme assegnate. La Giunta regionale nell'ambito dei criteri di cui al comma 2 individua, in esito ai risultati del monitoraggio effettuato, meccanismi di ridefinizione dei riparti annuali a valere sugli esercizi finanziari successivi.".

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