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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2011, n. 12

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2007, N. 3 (DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE) E ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 (DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA), RELATIVAMENTE ALLA CATTURA DI UCCELLI A SCOPO DI RICHIAMO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 119 del 28 luglio 2011

Art. 2
1.
Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2007 è sostituito dal seguente:
"1. Nella regione Emilia-Romagna, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 4, commi 3 e 4, e dall'articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Sito esterno (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche, è consentito catturare, in piccole quantità, uccelli a fini di richiamo e svolgere attività venatoria, in deroga al divieto di cattura e di prelievo previsto dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, secondo le modalità individuate con la presente legge ed in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva medesima.".

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