LEGGE REGIONALE 28 luglio 2011, n. 12
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2007, N. 3 (DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE) E ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 (DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA), RELATIVAMENTE ALLA CATTURA DI UCCELLI A SCOPO DI RICHIAMO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 119 del 28 luglio 2011
Art. 3
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2007
1.
Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2007, le parole
"direttiva n. 79/409/CEE"
sono sostituite dalle seguenti:"direttiva 2009/147/CE".
2.
Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2007, sono apportate le seguenti modifiche:
3.
Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2007 sono aggiunte le seguenti lettere:
"e bis) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;
e ter) i controlli che saranno effettuati.".