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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2011, n. 12

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2007, N. 3 (DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE) E ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 (DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA), RELATIVAMENTE ALLA CATTURA DI UCCELLI A SCOPO DI RICHIAMO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 119 del 28 luglio 2011

Art. 3
1.
Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2007, le parole
"direttiva n. 79/409/CEE"
sono sostituite dalle seguenti:
"direttiva 2009/147/CE".
2.
Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2007, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole
"Il provvedimento amministrativo che disciplina il prelievo venatorio in regime di deroga deve indicare:"
sono sostituite dalle parole
"I provvedimenti amministrativi che disciplinano la cattura e il prelievo venatorio in regime di deroga devono indicare:";
b)
alla lettera a), la parola
"del"
è sostituita dalle parole
"di cattura e di";
c)
alla lettera b), dopo la parola
"prelievo"
vengono aggiunte le parole
", gli impianti o i metodi di cattura";
d)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui le catture e il prelievo possono essere effettuati";
e)
alla lettera d), dopo le parole
"il numero"
vengono aggiunte le parole
"degli impianti e dei capi di ciascuna specie catturabili complessivamente e";
f)
alla lettera e), dopo le parole
"i soggetti abilitati"
vengono aggiunte le parole
"alla cattura e".
3.
Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2007 sono aggiunte le seguenti lettere:
"e bis) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;
e ter) i controlli che saranno effettuati.".

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