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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2011, n. 12

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2007, N. 3 (DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE) E ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 (DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA), RELATIVAMENTE ALLA CATTURA DI UCCELLI A SCOPO DI RICHIAMO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 119 del 28 luglio 2011

INDICE

Art. 1 - Modifiche al titolo della legge regionale n. 3 del 2007
Art. 2 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2007
Art. 3 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2007
Art. 4 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2007
Art. 5 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2007
Art. 6 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2007
Art. 7 - Modifiche all'articolo 54 della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 8 - Disposizione transitoria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
Nel titolo della legge regionale 6 marzo 2007, n. 3 (Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE) le parole
"direttiva 79/409/CEE"
sono sostituite dalle seguenti:
"direttiva 2009/147/CE".
Art. 2
1.
Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2007 è sostituito dal seguente:
"1. Nella regione Emilia-Romagna, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 4, commi 3 e 4, e dall'articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Sito esterno (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche, è consentito catturare, in piccole quantità, uccelli a fini di richiamo e svolgere attività venatoria, in deroga al divieto di cattura e di prelievo previsto dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, secondo le modalità individuate con la presente legge ed in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva medesima.".
Art. 3
1.
Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2007, le parole
"direttiva n. 79/409/CEE"
sono sostituite dalle seguenti:
"direttiva 2009/147/CE".
2.
Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2007, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole
"Il provvedimento amministrativo che disciplina il prelievo venatorio in regime di deroga deve indicare:"
sono sostituite dalle parole
"I provvedimenti amministrativi che disciplinano la cattura e il prelievo venatorio in regime di deroga devono indicare:";
b)
alla lettera a), la parola
"del"
è sostituita dalle parole
"di cattura e di";
c)
alla lettera b), dopo la parola
"prelievo"
vengono aggiunte le parole
", gli impianti o i metodi di cattura";
d)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui le catture e il prelievo possono essere effettuati";
e)
alla lettera d), dopo le parole
"il numero"
vengono aggiunte le parole
"degli impianti e dei capi di ciascuna specie catturabili complessivamente e";
f)
alla lettera e), dopo le parole
"i soggetti abilitati"
vengono aggiunte le parole
"alla cattura e".
3.
Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2007 sono aggiunte le seguenti lettere:
"e bis) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;
e ter) i controlli che saranno effettuati.".
Art. 4
1.
Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2007, le parole
"n. 79/409/CEE e previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS)"
sono sostituite dalle parole
"2009/147/CE e previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), definisce annualmente il numero degli impianti di cattura di uccelli ad uso di richiamo attivabili e".
2.
Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2007 è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. La richiesta per l'attivazione degli impianti deve contenere:
a) l'indicazione delle specie da catturare in regime di deroga;
b) la motivazione documentata per la quale si ritiene necessaria la cattura in deroga, specificando:
1) i cacciatori che utilizzano richiami vivi e il loro fabbisogno;
2) i richiami vivi acquisiti dai cacciatori a cui si è dato formale riscontro;
3) i richiami provenienti da allevamento e da cattura;
4) gli allevamenti autorizzati per tali specie ed i relativi quantitativi.".
3. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2007, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo le parole
"La richiesta"
sono aggiunte le parole
"per l'autorizzazione al prelievo";
b)
alla lettera b), le parole
"ed in particolare, nel caso di richieste motivate da gravi e ricorrenti danni alle colture agricole, devono essere specificate"
sono sostituite dalle parole
"per gravi e ricorrenti danni alle colture agricole, specificando:".
4.
Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2007, le parole
"il provvedimento amministrativo"
sono sostituite dalle parole
"i provvedimenti amministrativi".
Art. 5
1.
Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2007 è sostituito dal seguente:
"2. I capi catturati o prelevati devono essere riportati, a cura dei soggetti abilitati, nelle apposite schede di registrazione predisposte dalla Provincia e dalla Regione. Le province elaborano i dati acquisiti ed entro il 30 aprile li trasmettono alla Regione, che provvede a predisporre e ad inviare la relazione finale di applicazione delle presenti disposizioni ai competenti organi statali ed all'ISPRA".
2.
Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2007 è inserito il seguente comma:
"2 bis. In caso di mancata consegna o anche di incompleta trascrizione dei dati in tali schede, sarà applicata la sanzione di cui all'articolo 61 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria).".
Art. 6
1.
Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2007, dopo la parola
"oggetto"
sono aggiunte le parole
"di cattura o".
2.
Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2007, dopo la parola
"sospendere"
sono aggiunte le parole
"la cattura e".
3.
Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2007, la sigla
"INFS"
è sostituita dalla sigla
"ISPRA".
Art. 7
1.
Al comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale n. 8 del 1994 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", in attuazione della disciplina comunitaria di settore e della legge regionale di regolamentazione dell'esercizio delle deroghe".
Art. 8
Disposizione transitoria
1. Per la stagione venatoria 2011/2012 il provvedimento amministrativo regionale di cui all'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 3 del 2007 relativo alla disciplina delle catture in regime di deroga dovrà essere adottato entro il 30 settembre 2011.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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