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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 settembre 2011, n. 13

NUOVE NORME SUGLI ISTITUTI DI GARANZIA. MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2003, N. 25 "NORME SUL DIFENSORE CIVICO REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1995, N. 15 (NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO)", DELLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2005, N. 9 "ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA" E DELLA LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 2008, N. 3 "DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLE PERSONE RISTRETTE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 145 del 27 settembre 2011

Art. 14
1.
Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2005 dopo le parole
"competenza ed esperienza professionale"
sono inserite le seguenti
", almeno quinquennale,".
2.
Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2005 è aggiunta la seguente:
"b bis) gli amministratori di enti ed imprese o associazioni che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.".
3.
Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2005 dopo le parole
"commercio o professione"
sono aggiunte le seguenti:
"da cui possa derivare un conflitto di interessi con l'incarico assunto".

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