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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 settembre 2011, n. 13

NUOVE NORME SUGLI ISTITUTI DI GARANZIA. MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2003, N. 25 "NORME SUL DIFENSORE CIVICO REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1995, N. 15 (NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO)", DELLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2005, N. 9 "ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA" E DELLA LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 2008, N. 3 "DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLE PERSONE RISTRETTE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 145 del 27 settembre 2011

Art. 20
1.
L'articolo 13 della legge regionale n. 9 del 2005 è sostituito dal seguente:
"Art. 13
Programmazione delle attività del Garante
1. Entro il 15 settembre di ogni anno, il Garante presenta all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa il programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.
2. L'Ufficio di Presidenza, previa discussione cui partecipa anche il Garante, esamina ed approva il programma. In conformità al programma approvato sono determinati i mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio dell'Assemblea legislativa e da porre a disposizione del Garante.
3. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Garante ha autonomia gestionale e organizzativa.
4. Le determine e i provvedimenti di liquidazione attuativi del programma del Garante sono di competenza del dirigente di riferimento della struttura di supporto agli istituti di garanzia di cui all'articolo 16 bis della legge regionale n. 25 del 2003.".

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