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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 settembre 2011, n. 13

NUOVE NORME SUGLI ISTITUTI DI GARANZIA. MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2003, N. 25 "NORME SUL DIFENSORE CIVICO REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1995, N. 15 (NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO)", DELLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2005, N. 9 "ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA" E DELLA LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 2008, N. 3 "DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLE PERSONE RISTRETTE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 145 del 27 settembre 2011

Art. 6
Introduzione dell'articolo 13 bis nella legge regionale n. 25 del 2003
1.
Dopo l'articolo 13 della legge regionale n. 25 del 2003, è inserito il seguente:
"Art. 13 bis
Rapporti con i Garanti regionali ed il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)
1. Il Difensore civico, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze; collaborano altresì con il Co.Re.Com. (Comitato regionale per le comunicazioni) nel vigilare sull'operato dei mezzi di comunicazione e nel segnalare agli organi competenti eventuali trasgressioni commesse.".

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