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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 settembre 2011, n. 13

NUOVE NORME SUGLI ISTITUTI DI GARANZIA. MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2003, N. 25 "NORME SUL DIFENSORE CIVICO REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1995, N. 15 (NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO)", DELLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2005, N. 9 "ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA" E DELLA LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 2008, N. 3 "DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLE PERSONE RISTRETTE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 145 del 27 settembre 2011

TITOLO II
Art. 12
1. La lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 9 del 2005 è abrogata.
Art. 13
Art. 14
1.
Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2005 dopo le parole
"competenza ed esperienza professionale"
sono inserite le seguenti
", almeno quinquennale,".
2.
Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2005 è aggiunta la seguente:
"b bis) gli amministratori di enti ed imprese o associazioni che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.".
3.
Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2005 dopo le parole
"commercio o professione"
sono aggiunte le seguenti:
"da cui possa derivare un conflitto di interessi con l'incarico assunto".
Art. 15
1.
Alla fine del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2005 è aggiunto il seguente periodo:
"Ciascun consigliere può avanzare una candidatura motivata e accompagnata dal relativo curriculum.".
2.
Il comma 2 dell'articolo 8 delle legge regionale n. 9 del 2005 è così sostituito:
"2. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione, qualora non si raggiunga detto quorum, l'elezione è rimandata alla seduta del giorno successivo. In questa seduta, dopo due votazioni, ove il candidato non raggiunga i due terzi dei voti assegnati il Garante viene eletto con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.".
Art. 16
1.
Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2005 è così sostituito:
"1. Il Garante resta in carica per cinque anni e non può essere rieletto.".
2.
Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2005 è sostituito dal seguente:
"2. Alla scadenza del mandato resta in carica fino alla nomina del successore e comunque per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve essere nominato il nuovo Garante.".
3. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2005 è abrogato.
Art. 17
1.
L'articolo 10 della legge regionale n. 9 del 2005 è sostituito dal seguente:
"Art. 10
Indennità
1. Al Garante è corrisposta, per dodici mensilità annuali, un'indennità mensile di funzione pari al 45 per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali, nonché lo stesso trattamento di missione.".
Art. 18
1.
Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 9 del 2005 l'ultimo periodo è così sostituito:
"L'Assemblea legislativa, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, esamina e discute la relazione del Garante entro due mesi dalla presentazione. Il Garante può riassumere in Aula le relazioni.".
Art. 19
1.
L'articolo 12 della legge regionale n. 9 del 2005 è sostituito dal seguente:
"Art. 12
Sede e struttura
1. Il Garante ha sede presso l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna e si avvale della struttura di supporto agli istituti di garanzia di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 "Norme sul Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del Difensore civico)", articolo che si applica integralmente.
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Garante opera, anche in collegamento con l'Assessorato regionale competente, con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori.".
Art. 20
1.
L'articolo 13 della legge regionale n. 9 del 2005 è sostituito dal seguente:
"Art. 13
Programmazione delle attività del Garante
1. Entro il 15 settembre di ogni anno, il Garante presenta all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa il programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.
2. L'Ufficio di Presidenza, previa discussione cui partecipa anche il Garante, esamina ed approva il programma. In conformità al programma approvato sono determinati i mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio dell'Assemblea legislativa e da porre a disposizione del Garante.
3. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Garante ha autonomia gestionale e organizzativa.
4. Le determine e i provvedimenti di liquidazione attuativi del programma del Garante sono di competenza del dirigente di riferimento della struttura di supporto agli istituti di garanzia di cui all'articolo 16 bis della legge regionale n. 25 del 2003.".

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