LEGGE REGIONALE 11 novembre 2011, n. 15
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE 1996, N. 6 (DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEL TERRITORIO REGIONALE. APPLICAZIONE DELLA LEGGE 23 AGOSTO 1993, N. 352 )
Legge abrogata:
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge: