Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 07 dicembre 2011, n. 17

NORME IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 1 agosto 2019, n. 17

Art. 6
Conferma delle aliquote previste dall'articolo 2 della legge regionale n. 19 del 2006
1. Le aliquote dell'addizionale regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dall'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia tributaria) sono confermate per l'anno d'imposta 2012 e successivi fino a nuova disposizione legislativa regionale, salva la compatibilità con le disposizioni statali in materia.

Espandi Indice