LEGGE REGIONALE 07 dicembre 2011, n. 17
NORME IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 6
Conferma delle aliquote previste dall'articolo 2 della legge regionale n. 19 del 2006
1. Le aliquote dell'addizionale regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dall'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia tributaria) sono confermate per l'anno d'imposta 2012 e successivi fino a nuova disposizione legislativa regionale, salva la compatibilità con le disposizioni statali in materia.