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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 07 dicembre 2011, n. 17

NORME IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 1 agosto 2019, n. 17

Art. 7
Riscossione diretta
1. In coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall'articolo 119 della Costituzione Sito esterno, le somme riscosse a titolo di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e di imposta regionale sulle attività produttive a seguito delle attività di controllo, di liquidazione delle dichiarazioni, e di accertamento, di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale e di contenzioso tributario, espletate dall'Agenzia delle Entrate sono riversate direttamente presso la Tesoreria regionale con le modalità di cui alla convenzione da stipularsi con la Regione per la gestione di detti tributi.
2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo di tributo, interessi e sanzioni.

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