LEGGE REGIONALE 07 dicembre 2011, n. 17
NORME IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 2
(modificato comma 1 da art. 28 L.R. 1 agosto 2019 n. 17)
Versamento cumulativo della tassa automobilistica per le imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria
1. In attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), le imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria, di cui risultano proprietarie dal pubblico registro automobilistico ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 , possono corrispondere cumulativamente la tassa automobilistica con le modalità operative stabilite dal dirigente regionale competente. L'utilizzatore è tenuto, in solido con l'impresa concedente, al regolare assolvimento della tassa automobilistica per il veicolo oggetto di locazione finanziaria per la durata del relativo contratto ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 953 del 1982 convertito dalla legge n. 53 del 1983 .