LEGGE REGIONALE 07 dicembre 2011, n. 18
MISURE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. ISTITUZIONE DELLA SESSIONE DI SEMPLIFICAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 179 del 7 dicembre 2011
Art. 11
Applicazione agli enti locali
1. La Regione promuove e monitora l'applicazione da parte degli enti locali dei principi di cui al presente Titolo.
2. In relazione all'applicazione della presente legge, la Regione esercita le proprie prerogative in materia di potere sostitutivo secondo quanto stabilito all'articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).