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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 07 dicembre 2011, n. 18

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. ISTITUZIONE DELLA SESSIONE DI SEMPLIFICAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 179 del 7 dicembre 2011

Art. 4
Tavolo permanente per la semplificazione e Nucleo tecnico per la semplificazione delle norme e delle procedure
1. Per la realizzazione degli obiettivi indicati dalla presente legge, è istituito il Tavolo permanente per la semplificazione, quale sede di garanzia delle più adeguate forme di consultazione delle parti sociali, delle associazioni di categoria e dei cittadini utenti dei servizi.
2. Nell'ambito dell'attività del Tavolo permanente sono identificati i procedimenti da sottoporre in ordine di priorità alla analisi e valutazione permanente di cui all'articolo 3. In tale sede sono formulate le proposte volte al superamento delle criticità rilevate per la loro successiva sottoposizione alla sessione per la semplificazione prevista dall'articolo 5.
3. Il Tavolo permanente è presieduto dall'Assessore regionale con delega in materia di semplificazione e trasparenza. All'attività del Tavolo permanente concorre il Consiglio delle autonomie locali ai fini della definizione delle politiche regionali che ad esso competono ai sensi dell'articolo 23, comma 2, dello Statuto regionale. La composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo permanente sono definite con atto della Giunta regionale. Il funzionamento del Tavolo permanente è senza oneri per la Regione.
4. È istituito, presso il Comitato di direzione di cui all'articolo 35 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), in relazione alle funzioni ad esso attribuite di raccordo e collaborazione tra direzione politica e direzione amministrativa, il Nucleo tecnico per la semplificazione delle norme e delle procedure. Il Nucleo tecnico opera a supporto del Tavolo permanente con funzioni di istruttoria, elaborazione e proposta nella definizione tecnica degli interventi da adottare.
5. Con provvedimento della Giunta regionale sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Nucleo tecnico di cui al comma 4, secondo criteri atti a garantire la rappresentanza tecnica delle autonomie locali. Al Nucleo tecnico compete, quale suo compito principale, l'elaborazione delle misure di semplificazione previste all'articolo 2.
6. La Giunta regionale e l'Assemblea legislativa definiscono le modalità volte a garantire la piena collaborazione tecnica tra le rispettive strutture.

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