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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 07 dicembre 2011, n. 18

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. ISTITUZIONE DELLA SESSIONE DI SEMPLIFICAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 179 del 7 dicembre 2011

Art. 6
Certezza dei tempi di conclusione dei procedimenti, responsabilità e trasparenza dell'azione amministrativa
1. La Regione informa la propria azione amministrativa al principio di non aggravamento dei procedimenti amministrativi di propria competenza, assicurando la loro tempestiva conclusione, fermo restando il perseguimento delle prioritarie esigenze di interesse pubblico. A tal fine, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) in ordine alla certezza dei tempi di conclusione dei procedimenti.
2. Allo scopo di rendere certi i tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di propria competenza, la Regione persegue altresì la piena applicazione del principio della responsabilità amministrativa, adottando misure idonee a garantire il rispetto dei termini prestabiliti per l'emanazione del provvedimento finale. La mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti è elemento utile ai fini della valutazione delle responsabilità dirigenziali, secondo quanto previsto dalla legge n. 241 del 1990 Sito esterno.
3. La Regione favorisce la diffusione delle modalità e degli strumenti, anche informatici, che consentono ai privati:
a) la piena accessibilità ai dati ed alle informazioni utili ai fini della presentazione delle istanze all'amministrazione regionale e alle amministrazioni locali;
b) la piena accessibilità allo stato dell'iter dei procedimenti amministrativi di loro specifico interesse, nel rispetto delle disposizioni statali in tema di partecipazione al procedimento e diritto d'accesso.
4. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 3, la Regione e gli enti locali curano la realizzazione di una banca dati informatica dei procedimenti amministrativi di rispettiva competenza.
5. Nei procedimenti amministrativi soggetti al pagamento di oneri istruttori a carico dell'interessato, gli accordi di cui all'articolo 2, comma 2, prevedono modalità volte a garantirne la parziale restituzione, qualora il procedimento si concluda oltre il termine previsto e per fatto imputabile all'amministrazione.

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