LEGGE REGIONALE 07 dicembre 2011, n. 18
MISURE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. ISTITUZIONE DELLA SESSIONE DI SEMPLIFICAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 179 del 7 dicembre 2011
TITOLO II
Misure di semplificazione per cittadini e imprese
Art. 6
Certezza dei tempi di conclusione dei procedimenti, responsabilità e trasparenza dell'azione amministrativa
1. La Regione informa la propria azione amministrativa al principio di non aggravamento dei procedimenti amministrativi di propria competenza, assicurando la loro tempestiva conclusione, fermo restando il perseguimento delle prioritarie esigenze di interesse pubblico. A tal fine, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) in ordine alla certezza dei tempi di conclusione dei procedimenti.
2. Allo scopo di rendere certi i tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di propria competenza, la Regione persegue altresì la piena applicazione del principio della responsabilità amministrativa, adottando misure idonee a garantire il rispetto dei termini prestabiliti per l'emanazione del provvedimento finale. La mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti è elemento utile ai fini della valutazione delle responsabilità dirigenziali, secondo quanto previsto dalla legge n. 241 del 1990 .
3. La Regione favorisce la diffusione delle modalità e degli strumenti, anche informatici, che consentono ai privati:
a) la piena accessibilità ai dati ed alle informazioni utili ai fini della presentazione delle istanze all'amministrazione regionale e alle amministrazioni locali;
b) la piena accessibilità allo stato dell'iter dei procedimenti amministrativi di loro specifico interesse, nel rispetto delle disposizioni statali in tema di partecipazione al procedimento e diritto d'accesso.
4. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 3, la Regione e gli enti locali curano la realizzazione di una banca dati informatica dei procedimenti amministrativi di rispettiva competenza.
5. Nei procedimenti amministrativi soggetti al pagamento di oneri istruttori a carico dell'interessato, gli accordi di cui all'articolo 2, comma 2, prevedono modalità volte a garantirne la parziale restituzione, qualora il procedimento si concluda oltre il termine previsto e per fatto imputabile all'amministrazione.
Art. 7
Uniformità delle procedure amministrative
1. In attuazione del principio di armonizzazione e uniformità delle procedure amministrative, la Regione e gli enti locali assicurano l'uniforme applicazione delle procedure amministrative di rispettiva competenza e l'adozione omogenea della connessa modulistica. A tale scopo, sono sottoscritti accordi per regolare specifici oggetti e superare problematiche applicative.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, anche in base alle indicazioni del Tavolo permanente, adotta specifiche direttive.
3. Il Nucleo tecnico vigila in ordine alla piena applicazione, su tutto il territorio regionale, delle direttive di cui al comma 2.
Art. 8
Divieto di introduzione di oneri amministrativi non compensati
1. Allo scopo di rendere effettiva l'azione di riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e i cittadini, la Regione persegue la piena applicazione del principio di compensazione prevedendo che ad ogni nuovo onere introdotto da provvedimenti normativi di propria competenza corrisponda l'eliminazione di un onere di valore equivalente.
Art. 9
Divieto di richiesta di documenti già in possesso delle pubbliche amministrazioni
1. Nei procedimenti amministrativi di competenza della Regione, non possono essere richiesti al soggetto proponente l'istanza atti, informazioni e documenti già in possesso dell'amministrazione regionale o direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2. Previo accordo con le amministrazioni locali, il divieto di cui al comma 1 opera anche nei confronti dei procedimenti amministrativi di loro competenza, tenuto conto della realizzazione della banca dati informatica dei procedimenti amministrativi di cui all'articolo 6, comma 4.
Art. 10
Semplificazioni per le imprese certificate
1. La Regione riconosce alle imprese certificate, in base alle norme nazionali e internazionali vigenti, agevolazioni di natura amministrativa con riferimento ai procedimenti amministrativi di loro specifico interesse.
2. Le forme e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni di cui al comma 1 sono definite con specifici provvedimenti della Giunta regionale.
Art. 11
Applicazione agli enti locali
1. La Regione promuove e monitora l'applicazione da parte degli enti locali dei principi di cui al presente Titolo.
2. In relazione all'applicazione della presente legge, la Regione esercita le proprie prerogative in materia di potere sostitutivo secondo quanto stabilito all'articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).
Art. 12
Norme di prima applicazione
1. In sede di prima applicazione della presente legge, e comunque entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, la Giunta regionale provvede all'istituzione del Tavolo permanente e del Nucleo tecnico, previsti dall'articolo 4.
2. La Giunta regionale, tenuto conto delle indicazioni espresse dal Tavolo permanente, individua gli ambiti prioritari oggetto degli interventi di semplificazione.
3. Costituiscono ambiti prioritari di intervento, ai sensi del comma 2:
a) l'applicazione degli istituti di semplificazione relativi alla disciplina statale della conferenza di servizi e del silenzio-assenso, con la conseguente revisione delle norme regionali eventualmente incompatibili;
b) la misurazione e le misure di riduzione degli oneri amministrativi informativi per le imprese, in raccordo con le iniziative svolte a livello statale in attuazione del piano per la riduzione degli oneri amministrativi, applicando per la misurazione degli oneri amministrativi (MOA) il Modello dei costi standard definito dalla Comunicazione COM/2007/23 della Commissione europea, del 24 gennaio 2007, concernente il programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea.
4. Agli interventi individuati ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni di cui al presente Titolo.
5. Ulteriori obiettivi prioritari potranno essere individuati sulla base degli accordi di cui all'articolo 2.
6. La prima sessione per la semplificazione, di cui all'articolo 5, è svolta entro il primo semestre 2012.