Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2011, n. 20

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E ALLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1999, N. 3 (RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 181 del 13 dicembre 2011

Art. 1
1.
Il comma 4 dell'articolo 5 bis della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
"4. Il piano adottato è depositato presso le sedi dell'Assemblea legislativa e delle province per sessanta giorni consecutivi dalla data di pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso contiene l'indicazione degli enti presso i quali il piano è depositato e dei termini entro i quali chiunque può prenderne visione. L'avviso è pubblicato, altresì, su almeno un quotidiano a diffusione regionale e sulle apposite sezioni dei siti istituzionali della Regione e delle province.".

Espandi Indice