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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2011, n. 20

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E ALLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1999, N. 3 (RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 181 del 13 dicembre 2011

Art. 16
1.
L'articolo 31 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 31
Tipologia degli interventi finanziari
1. La Regione fa fronte agli oneri derivanti dalla presente legge attraverso un fondo alimentato da risorse proprie, trasferite dallo Stato o conferite da soggetti pubblici e privati.
2. La Regione interviene, direttamente o in concorso con altri soggetti pubblici o privati, per il sostegno del sistema del trasporto pubblico regionale e locale, della mobilità urbana e dell'intermodalità mediante:
a) contributi o compensazioni a copertura degli oneri per i servizi minimi;
b) contributi o compensazioni per iniziative di incremento e qualificazione dei servizi di trasporto pubblico;
c) contributi a copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali;
d) contributi per gli investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, con priorità per i mezzi a basso livello di emissione;
e) contributi per l'incentivazione alla progettazione di opere in attuazione del Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT), nonché di studi e progetti di carattere territoriale e ambientale connessi alla loro realizzazione;
f) spese dirette della Regione;
g) finanziamenti per interventi ferroviari di manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile;
h) incentivi a nuove tipologie contrattuali nell'uso dei mezzi, quali leasing e full leasing service;
i) contributi al gestore della rete ferroviaria nazionale volti al miglioramento dell'accessibilità delle stazioni e all'eliminazione di passaggi a livello, negli ambiti consentiti dalla normativa in vigore.
3. La Regione fa fronte agli oneri per il trasporto ferroviario, inerenti alle funzioni di cui al Titolo II, con risorse conseguenti all'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri relativi al trasferimento delle risorse individuate e ripartite come previsto dagli articoli 12 e 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 Sito esterno (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno) o attraverso risorse proprie.
4. La Regione provvede a trasferire le somme di cui al comma 2, lettera c) alle Aziende che esercitano trasporto ferroviario ovvero alle Agenzie locali per la mobilità e il trasporto pubblico locale competenti per territorio, a seconda della prevalenza dei servizi svolti autorizzate da specifici provvedimenti normativi, definendo le modalità di ripartizione delle somme medesime, nell'ammontare determinato nell'anno 2011, proporzionalmente ai servizi minimi ammessi a finanziamento regionale nei diversi bacini per quanto riguarda il settore autofiloviario, alle percorrenze complessive dei treni passeggeri sulla rete ferroviaria regionale, nonché per quanto riguarda le infrastrutture regionali alla lunghezza della relativa rete ferroviaria.".

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