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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2011, n. 20

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E ALLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1999, N. 3 (RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 181 del 13 dicembre 2011

Art. 17
1.
Nel comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale n. 30 del 1998 dopo la parola
"locale."
è inserita la seguente frase:
"A decorrere dall'anno 2014, la Giunta regionale, ferme restando le disponibilità di cui al successivo comma 5, determina il contributo chilometrico per i servizi minimi, comprensivo delle risorse previste per i rinnovi contrattuali di cui all'articolo 31, comma 2, lettera c), tenuto conto dei costi medi per l'esercizio dei servizi stessi nonché delle specificità dei diversi bacini.".
2.
Nel comma 1 bis dell'articolo 32 della legge regionale n. 30 del 1998 dopo il numero
"8"
è inserita la seguente locuzione:
"e di quanto indicato al comma 1".
3.
Il comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
"2. La Regione, per garantire l'equilibrio economico dei contratti di servizio, attribuisce, con l'eventuale concorso degli altri soggetti interessati, compensazioni adeguate ai soggetti gestori dei servizi di competenza regionale, a fronte degli oneri di servizio richiesti e connessi ai servizi minimi garantiti.".
4.
Nel comma 5 dell'articolo 32 della legge regionale n. 30 del 1998 dopo
"9 e 10"
è abrogata la segunte frase:
"in via preventiva rispetto alla sottoscrizione dei contratti di servizio di cui all'articolo 16,".
5.
Nel comma 6 dell'articolo 32 della legge regionale n. 30 del 1998, alla fine del periodo inserire la seguente frase:
"La Giunta regionale tenuto conto della coerenza della programmazione di livello locale di cui agli articoli 6 e 7 agli indirizzi e alle direttive definite dal PRIT e agli obiettivi indicati nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 8, individua criteri di premialità o penalità sulla cui base destinare incentivi all'effettiva attuazione della programmazione locale, nonché all'incremento dei servizi minimi di trasporto pubblico.".
6.
Nei commi 7 e 8 dell'articolo 32 della legge regionale n. 30 del 1998 dopo la parola
"contributi"
sono aggiunte le seguenti
"e delle compensazioni".

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