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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2011, n. 20

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E ALLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1999, N. 3 (RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 181 del 13 dicembre 2011

Art. 18
1.
Al comma 1 dell'articolo 32 bis dopo la parola "lettera" le parole
"e bis"
sono sostituite dalla parola
"g)".
2.
Il comma 2 dell'articolo 32 bis della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
"2. La Giunta regionale approva un programma triennale d'interventi e prevede la concessione dei relativi contributi alla società di cui all'articolo 18, finalizzati alla manutenzione straordinaria e al rinnovo della rete, delle attrezzature, degli impianti, delle relative pertinenze, nonché del materiale rotabile a essa assegnato, di proprietà regionale, trasferitogli dalla Regione o acquistato con contributi regionali, stabilendo le modalità di erogazione.".
3.
Il comma 3 dell'articolo 32 bis della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
"3. Con l'atto di cui al comma 2, che ha anche valore di concessione di contributi, la Giunta regionale può disporre l'erogazione, a titolo di acconto, di una somma non superiore al 50 per cento del contributo complessivamente concesso per il medesimo anno, a favore dell'impresa di cui all'articolo 18.".

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