LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2011, n. 20
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E ALLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1999, N. 3 (RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 181 del 13 dicembre 2011
Art. 2
Modifiche all'articolo 5 bis della legge regionale n. 30 del 1998
1.
Il comma 7 dell'articolo 5 bis della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
"7. Copia integrale del piano approvato è depositata per la libera consultazione presso la Regione ed è trasmessa alle amministrazioni di cui al comma 3, nonché, pubblicata sui siti istituzionali di cui al comma 4. La Regione provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano. Dell'approvazione è data, altresì, notizia, a cura dell'amministrazione regionale, con avviso su almeno un quotidiano a diffusione regionale.".