LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2011, n. 20
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E ALLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1999, N. 3 (RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 181 del 13 dicembre 2011
Art. 20
Modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 30 del 1998
1.
Il comma 3 dell'articolo 39 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
"3. La Giunta regionale stabilisce la tipologia dei titoli di viaggio e i corrispondenti livelli tariffari di riferimento da applicarsi ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale; definisce altresì i livelli tariffari di riferimento e le modalità d'uso di altri sistemi di mobilità complementari al trasporto pubblico regionale e locale, quali il "bike sharing", che favoriscono l'integrazione dei servizi medesimi.".
2. Il comma 5 ter dell'articolo 39 della legge regionale n. 30 del 1998 è abrogato.