Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2011, n. 20

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E ALLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1999, N. 3 (RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 181 del 13 dicembre 2011

Art. 25
1.
Il comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
"2 I beni di cui al comma 1 che, a seguito di accertamento tecnico, risultino non più necessari all'esercizio del trasporto pubblico regionale e locale, possono essere alienati o adibiti ad altri scopi, d'intesa, per i mezzi adibiti a servizi autofilotranviari, con gli enti locali.".
2.
Al comma 3 dell'articolo 49 della legge regionale n. 30 del 1998, dopo la parola
"locale"
sono aggiunte le seguenti:
"della Regione Emilia-Romagna".

Espandi Indice