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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2011, n. 20

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E ALLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1999, N. 3 (RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 181 del 13 dicembre 2011

Art. 7
1.
Il comma 1 dell'articolo 14 ter della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
"1. La Regione riconosce come strumento di miglioramento della qualità dei servizi lo sviluppo dell'integrazione territoriale e gestionale, da perseguire anche gradualmente. La Regione individua gli ambiti ottimali di affidamento dei servizi, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) sentito il Consiglio delle Autonomie locali.".
2. I commi 3 e 4 dell'articolo 14 ter della legge regionale n. 30 del 1998 sono abrogati.
3.
Al comma 5 dell'articolo 14 ter della legge regionale n. 30 del 1998 la parola
"nove"
è sostituita con la parola
"dieci".

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