Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 21

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014

BOLLETTINO UFFICIALE n. 191 del 22 dicembre 2011

Art. 13
Fondo per la conservazione della natura
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco) volti alla tutela di esemplari arborei singoli o in gruppo di notevole pregio scientifico e monumentale ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale stessa, è disposta, per l'esercizio 2012, un'autorizzazione di spesa di Euro 51.000,00 nell'ambito del Capitolo 38070, afferente alla U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali.

Espandi Indice