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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 21

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 26 luglio 2012, n. 9 L.R. 21 dicembre 2012, n. 19 L.R. 14 giugno 2024, n. 7

Art. 20
Interventi per la sicurezza dei trasporti
1. Le autorizzazioni disposte da precedenti leggi regionali per la concessione di contributi in conto capitale finalizzati alla realizzazione di interventi sulla piattaforma stradale per l'attuazione delle politiche concernenti la sicurezza dei trasporti, ai sensi della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti), a valere sul Capitolo 46125, nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16600 - Investimenti per il miglioramento della sicurezza stradale, sono ridotte di Euro 1.003.197,40.

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