LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 21
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'
ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 26 luglio 2012, n. 9 L.R. 21 dicembre 2012, n. 19 L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 32
(sostituita lett. a) comma 4 da art. 41 L.R. 21 dicembre 2012, n. 19)
Misure per l'attuazione dell'
articolo 6, comma 12 del decreto-legge n. 78 del 2010
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1.
La Regione, nel rispetto di quanto stabilito dall'
articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122
, ed in funzione del contenimento della spesa nei limiti stabiliti dalla stessa norma, adotta le misure, anche organizzative, finalizzate alla regolamentazione delle missioni del proprio personale dipendente.
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2.
Il limite delle spese per missioni, conformemente a quanto stabilito dalla legge statale, può essere superato, con provvedimento della Giunta regionale, qualora ricorrano quelle ragioni eccezionali previste dall'
articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010
convertito dalla
legge n. 122 del 2010
, e di tali ragioni siano fornite adeguate motivazioni.
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3.
La Giunta regionale procede alla ricognizione analitica delle tipologie di spese di missione del personale dipendente della Regione e sulla base di essa individua quelle cui non si applica la disciplina di cui all'
articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010
convertito dalla
legge n. 122 del 2010
, o che sono escluse in base alla disciplina statale.
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4.
Sono in ogni caso escluse le spese per le missioni:
a)
sostenute con imputazione a carico di fondi statali o comunitari, anche concessi a titolo di cofinanziamento, per la parte cofinanziata;
b)
svolte nell'esercizio di funzioni ispettive, nonché di compiti di verifica e di controllo;
c)
necessarie per la partecipazione ai lavori delle sedi istituzionali, delle sedi deputate alla concertazione interistituzionale ovvero degli organismi paritetici, secondo le direttive che allo scopo la Giunta impartisce.